IL SINDACATO NELLA STORIA DELL'UOMO
Dal Mio Libro Io a modo mio (già Scusate ma la penso così)
Dato che l’uomo è naturalmente portato ad abusare dell’altro uomo, è giusto che il potere sia controllato da un altro potere che ne funga da moderatoe e che lo freni.
Così parlava, nel 1748 (18° secolo) Montesquieu, ne Lo Spirito delle Leggi, in quel formulare – muovendo proprio da questo concetto – il principio della cosiddettaseparazione dei poteri.
L’esistenza di ricchi e di poveri e la contestuale “contrapposizione” tra questi due ceti sociali affonda le sue radici nella notte dei tempi; ma questa naturale opposizione tra essi diventa “conflitto” se non proprio “frattura” se considerata in un ambiente di lavoro.
Se persino Aristotele, ai suoi tempi, nell’affermare che i colonizzatori hanno il pieno diritto di sfruttare i popoli colonizzati, considerava lo schiavo come uno strumento umano il cui valore è direttamente proporzionato a ciò che esso riesce a produrre per il suo padrone, negli anni a venire la situazione non pare sia cambiata di molto.
Cortes e Pizzarro i ben noti conquistadores spagnoli dell’era moderna, ad esempio, sia pure a distanza di molto tempo da Aristotele, a questa teoria persino si inspirarono per colonizzare, schiavizzare e sfruttare – ed al tempo stesso giustificarne le ragioni - i popoli conquistati.
Perché, se l’uomo è stato, è e sarà sempre uguale a se stesso, le cose sono state, sono – e saranno - destinate a non cambiare mai.
L’esigenza di parcellizzare il potere sovrano tra più soggetti per prevenirne gli abusi affonda le sue radici almeno nei ben lontani tempi della grecità classica, per quanto attiene alla cultura occidentale; ed, infatti, nonostante l’incondizionata sudditanza fosse - per l’uomo greco – un concetto affatto sconosciuto, il cosiddetto governo misto – già all’epoca, era visto come antidoto alla possibile degenerazione delle forme di governo "pure", nelle quali tutto il potere è concentrato in un unico soggetto.
Ed, infatti, se Platone ne La Repubblica parlava di indipendenza del giudice dal potere politico; Aristotele, nella Politica delineò una forma di governo misto, da lui denominata politìa, nella quale confluivano i caratteri delle tre forme semplici da lui teorizzate (Monarchia, Aristocrazia e Democrazia), distinguendo, inoltre, tre momenti nell'attività dello stato: deliberativo, esecutivo e giudiziario; mentre, poco più tardi, lo storico Polibio, nelle Storie, indicava nella costituzione della Roma Antica un esempio di governo misto, dove il potere era diviso tra istituzioni democratiche (i Comizi), aristocratiche (il Senato) e monarchiche (i Consoli).
A livello più popolare, si ponevano in essere forme di protesta semplici del tipo che oggi giorno fanno semplicemente sorridere; ad esempio, si racconta che, nei casi di esasperazione dei rapporti tra spartani ed ateniesi, se gli uni si lasciavano crescere la barba, gli altri – se benestanti – se la radevano.
Dopo la battaglia di Cheronea che determinò il crollo della polis greca come forma di stato e socio-politica; dopo la consequenziale la parentesi ellenica ed il successivo passaggio dello scettro a Roma, ebbe inizio, come si sa, l’era cristiana, proprio quando all’interno della parentesi romana era appena iniziata – da 30 anni appena - la fase imperiale.
E furono proprio le strutture istituzionali romane dell’epoca a favorire il nascere e lo svilupparsi della Chiesa Cattolica come vera e propria istituzione; fino a farla diventare tanto potente che doveva diventare nel tempo il vero, il solo nemico da combattere assolutamente e da cui difendersi a tutti i costi.
A tal punto doveroso ricordare che per lunghi anni fu proprio la Chiesa Cristiana ad avocare a se le funzioni legislativa e giudiziaria oltre a quella propria della cura delle anime; introdusse, quindi, il concetto del peccato come reato, del castigo (o punizione) divini; ed assolveva il suo compito infliggendo pene e condanne come ad esempio la scomunica o la maledizione divina, con ciò tentando (e spesso riuscendovi) ad arginare o limitare i soprusi tra le genti.
Ma la prima figura – se vogliamo istituzionalizzata - che può considerarsi un po’ come l’antenato del sindacalista dei giorni nostri è sicuramente il tribuno della plebe; la carica e le funzioni svolte erano – ovviamente - figlie del loro tempo e come tali devono essere considerate; ma lo scopo era, allora come oggi, sempre e soltanto uno: difendere i più deboli dai soprusi dei potenti.
La messa a punto della dottrina era comunque un compito affidato ai filosofi, mentre erano spesso inevitabili le lotte tra plebei ed aristocratici; anche se non mancavano ipotesi di riscatto di quella che oggi si chiamerebbe “dignità” dei ceti socialmente “inferiori”, come ad esempio la lex ogulnia che riconobbe – nel 300 a.C., in piena età repubblicana, la possibilità ai plebei di accedere alle cariche pubbliche, al Pontificato Massimo ed al Collegio Sacerdotale degli Auguri.
Altra vincolo a dir poco assurdo era quello che legava il castellano ai suoi schiavi; in tal caso, infatti, (Vedi nota 6) questi ultimi vivevano in uno stato peggiore della semplice res parlante mentre al loro padrone era concesso tutto.
Ma l’idea verticistica di “capo” e quindi di “subalterno” fu introdotta dai barbari dopo il 476 d.C. in seguito al crollo dell’Impero Romano d’occidente e perciò solo dopo la parentesi romana; tant’è che la prima forma di organizzazione addirittura sociale in chiave verticistica fu proprio il feudalesimo, periodo in cui la cosa pubblica era comunque affidata esclusivamente ad una gestione privata.
All’epoca non esisteva alcuna idea di diritto positivo e perciò di norma imperativa e cogente; ma comunque, nel sistema concessorio feudale, si poteva ricorrere all’istituto della fellonia ove mai il feudatario od il vassallo (o chiunque ed a qualunque livello della piramide) fosse venuto meno ad un qualche proprio dovere.
Spesse volte erano proprio gli stessi sovrani a concedere determinate libertà – sia pure dietro forti pressioni - ai loro subalterni o sudditi; come nel caso della Magna Charta Libertatum concessa, nel 1215 da Giovanni senza terra ai nobili del regno inglese.
Dopo la parentesi feudale, all’epoca della egemonia dei comuni, fu il turno del Capitano del Popolo, altra figura carismatica il cui compito era sempre – per sommi capi – lo stesso: difendere i più deboli dai soprusi dei potenti.
Anche nel successivo avvento delle Signorie che, nella storia d'Italia, rappresentarono l'ultima fase della evoluzione del comune cittadino, che da repubblica si trasformava in monarchia di fatto (tirannia), il signore si presentava di regola come un pacificatore, garante del bene comune e custode dell'ordinamento politico vigente, che però andava ovviamente perdendo via via la sua autonomia originaria.
E questa regola – tacitamente – si riaffermò persino ai tempi della cosiddetta Monarchia Assoluta; ed infatti, nonostante il nome dato a questa forma di stato e nonostante la derivazione latina dell’aggettivo assoluto essa non si è mai concretizzata in pieno, rappresentandone soltanto il sommo - e la somma - delle aspirazioni di chi deteneva il potere sovrano.
Ma il vero padre delle odierne organizzazioni sindacali può essere considerato – a ragione – proprio Martin Lutero; può sembrare strano, ma, a ragionar bene, è proprio così.
Ed infatti, nonostante le ricordate figure di funzionari addetti, nel tempo, alla tutela dei diritti dei più deboli, fu proprio il frate tedesco a fissare i principi del vero e proprio diritto di opposizione.
Di come siano andate le cose con (e da) Martin Lutero lo si sa; e non è certamente questa la sede per parlarne.
Ma una cosa è certa: da quando - era 31 ottobre 1517 – il frate agostiniano affisse le sue 95 tesi sulla porta principale della basilica di Wittenberg contro la vendita delle indulgenze praticata dalla Chiesa, non gettò soltanto le basi della Riforma Protestante; perché conferì un rinnovato coraggio ai sudditi di opporsi – almeno in ambito religioso – ai loro principi.
Fino a Martin Lutero, ci si inspirava a ben altri principi come ad esempio quello:
1. Dell’ Omnis potestas a Deo, per giustificare la derivazione divina del potere riconosciuto ai Sovrani;
2. o del Cuius regio eius religio, per dire che il suddito doveva adeguarsi al credo del suo principe;
Ma, fu tanta e tale la forza rivoluzionaria e propulsiva di questo documento che a far luogo da quel vero e proprio affronto che il monaco tedesco fece alla Madre Chiesa, tutte le persone – ed a tutti i livelli - si sentirono più o meno autorizzate a fare altrettanto ed a ribellarsi vibratamente, e senza più paura alcuna, ad ogni tipo di sopruso.
Nel Seicento, poi, ovvero nel secolo della superstizione e della stregoneria, fu agevole per la Chiesa ritornare alla strategia della paura per condizionare il comportamento delle persone; la paura di morire dannati, di finire all’inferno, di dover subire il castigo di Dio o di qualche altra sciagura potesse abbattersi sulle famiglie delle singole persone, faceva sì che ci si conformasse di più e meglio a principi di civile convivenza.
Ma, nonostante ciò, fu necessario, all’epoca delle gloriosa (2a) Rivoluzione Inglese del 1689, stilare il cosiddetto Bill of Rights; ossia, la carta dei diritti (ovviamente umani) che, sulla falsa riga della già ricordata Magna Charta Libertatum prevedeva:
1. la libertà di parola e discussione in Parlamento delle cose particolarmente importanti;
2. vietava espressamente al re di abolire leggi o di imporre tributi senza il consenso del Parlamento;
3. le libere elezioni del Parlamento;
4. il rifiuto di sottostare ad un possibile re cattolico.
Ma ciò, ad ogni modo, non evitò che prendessero piede – nel tempo - varie forme di accentuata sottomissione di uomini ad altri uomini, come nel caso del servaggio, la cui forma più esasperata e subdola fu rappresentata dal servaggio personale; e che fu capace di trasformare la già umiliante condizione di res parlante dello schiavo in qualcosa di molto più assurdo, offensivo ed insopportabile giacché inevitabilmente protesa a ferire il malcapitato nella sua più vera, profonda ed umana dignità.
La natura conflittuale rapporto diretto sfruttatore / sfruttato entrò poi in una particolare dimensione con la cosiddetta Rivoluzione Industriale; e, nonostante l’abolizione del servaggio, assunse ugualmente i caratteri di una vera e propria conflittualità strutturale, come ci ricorda Karl Marx nello studiare ciò che poi divenne la corrente sociologica dell’olismo strutturalistico.
Il padrone di un tempo divenne allora IL datore di lavoro e lo schiavo IL suo subalterno; mentre non si fecero certamente aspettare – ovviamente - le prime rivendicazioni delle classi operaie e le prime lotte sindacali protese al riconoscimento dei diritti di particolare rilevanza umana, sociale, personale e lavorativa ai cosiddetti prestatori d’opera.
A perorare questa causa, ovvero quella del proletariato, si aggiunse, infine la teoria del marxismo-leninismo; la quale, pur muovendo - per parte sua – da sani principi – finì per rivelarsi una vera e propria mostruosità logica; che, condannata a sua volta sonoramente dalla storia, è rimasta oggi come una parentesi buia, una sorta di medioevo all’alba del terzo millennio.
Il più delle volte giustamente, altre volte (poche per la verità) meno, si è dunque sempre reso necessario, nella storia dell’uomo, difendere i più deboli dalla supremazia dei più forti.
Se, però, si sono avuti casi per un verso esasperati come il servaggio; non sono mancati peraltro episodi di sindacalismo rivoluzionario, come il sorelismo.
I distici ricchi-poveri, sfruttatori-sfruttati o schiavi-padroni – custodi da sempre della storia dell’uomo - sono comunque destinati a non finire mai; e né questa chiacchierata si potrà prefissare l’alto ed arduo compito di porvi fine, tanto è poca cosa.
Perché addirittura, ancor oggi e nonostante i notevoli passi avanti fatti dall’uomo in termini di riconoscimento dei diritti cosiddetti umani ai suoi simili, esiste qualche nostalgico – ad ogni livello - che vorrebbe riproporre il ritorno al servaggio anche più esasperato di quello storicamente esistito od allo schiavo come res parlante.
In altre parole, l’hobbesiano homo homini lupus gode di un’ottima salute e basta avvicinarsi – ad esempio - al mondo del lavoro di alcune piccole imprese a gestione familiare o persino di qualche grande ufficio pubblico “particolare” per rendersene conto; perché i ricchi faranno sempre più il possibile per arricchirsi sempre più a dismisura; mentre i poveri – per parte loro - faranno altrettanto per dare una svolta – magari senza risultato alcuno - al loro stato di indigenza; e questa corsa sfrenata durerà almeno finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.
A questo punto, a prescindere dalla codicistica e dalla normativa esistente a livello internazionale e di singolo Stato; e tralasciando qualsiasi forma di lotta o attività sindacale possibile, la formula da applicare resta una ed una soltanto:
1. Non la gregoriana obbedienza passiva che tende all’auto-mortificazione di ciascun prestatore d’opera nei confronti dei capi;
2. Non la resistenza attiva tipica del sindacalismo rivoluzionario che può portare a forme di lotta spesso immotivate;
Ma resistenza passiva, in quanto unica soluzione ragionevole e ragionata; perché con essa il prestatore d’opera tacitamente avverte il datore di lavoro di non volerlo attaccare così, per principio, ma di essere comunque pronto a farlo.
Grazie
Che fu combattuta nel 338 a.C. dall'esercito macedone, vincitore, contro un esercito alleato formato dalle poleisgreche e dai Tebani. In seguito il re macedone Filippo II indisse un congresso panellenico a Corinto.
Fasi della storia di Roma:
· Fase monarchica, dalla fondazione (753 a.C.) alla cacciata del re di origine etrusca Tarquinio il superbo (510 a.C.);
· Fase repubblicana, dal 510 a.C sino alla fondazione dell'impero per opera di Augusto (30 a.C.);
· Fase imperiale, dal 30 a.C. sino alla caduta dell'impero d'occidente (476 d.C.).
Date le mire espansionistica dei romani, accadeva spesso di dover tenere uniti popoli delle più variegate etnie e tradizioni; e solo la Chiesa, ovvero la religione, avrebbe potuto tenere ragionevolmente uniti popoli di diverse estrazioni culturali, sociali ed etniche
(in latino tribunus plebis) fu la prima magistratura plebea a Roma. Il nome deriva dalle antiche tribù formatesi fin dall'età regia. Fu creata nel 494 a.C., all'incirca 15 anni dopo la fondazione della Repubblica Romana nel 509 a.C. I plebei di Roma avevano effettuato una secessione, cioè avevano abbandonato in massa la città, accettando di rientrare solo quando i patrizi ebbero dato il loro consenso alla creazione di una carica pubblica che avesse il carattere di assoluta inviolabilità e sacralità (caratteristiche sintetizzate dal termine latino sacrosanctitas). Questo significava che lo Stato si accollava il dovere di difendere i tribuni da qualsiasi tipo di minaccia fisica, ed inoltre garantiva ai tribuni stessi il diritto di difendere un cittadino plebeo messo sotto accusa da un magistrato patrizio (ius auxiliandi). Secondo la tradizione i primi tribuni della plebe si chiamavano Lucio Albinio e Gaio Licinio Stolone.
Il primo pontefice massimo plebeo - che dunque ne beneficiò - fu Tiberio Coruncanio nel 254 a.C.
Figura pre-feudale che trovava origine in quella più antica del Capo del villaggio ed il suo futuro nella ben più organizzata piramide feudale di qualche anno dopo (Feudatario Vassallo). Latifondista proprietario dei terreni, sui quali lavorano per lui gli schiavi della gleba. Il Castellano vive nel suo castello (da cui deriva il nome) intorno al quale si distendono i suoi possedimenti. Dall'alto del suo maschio egli controlla l'intero paese, i suoi possedimenti ed i lavori che vi si svolgono. Egli deve gerarchicamente l'appoggio militare al suo signore e gli piace la guerra. Volgendo il suo sguardo intorno al castello, il castellano controlla le terre coltivate dai contadini, anche se c'è una parte di essi [terreni] che è valorizzata direttamente da lui. Non, ovviamente, che vi ponga la sua mano per lavorarci, quella sua mano fatta soltanto per impugnare la spada e le redini del cavallo; ma solo perché sarà solo lui personalmente a riservarsi l'intero frutto dell'altrui lavoro sui campi che possiede, il cosiddetto mansus indominicatus. Il servo, per parte sua, è tenuto a sentirsi doverosa mente legato alla gleba[6] che coltiva pur non avendo alcun diritto su di essa. E poi, lo schiavo non ha diritto a lasciare, nemmeno per brevi periodi, il terreno assegnatogli, e né può contrarre matrimonio al di fuori del possedimento che coltiva. Lo schiavo non è padrone di se stesso; mentre il castellano, oltre ad essere il solo destinatario dell'intero prodotto del lavoro dei suoi comandati, ha inoltre lo specifico compito di poter riacciuffare - e punire come merita - il servo eventualmente in fuga o che si allontana - sia pure temporaneamente - dalle proprie incombenze. Gli schiavi, allo scopo di avere qualche sia pur minimo diritto, devono pagare al castellano la taglia che una volta era dovuta ai Re dai propri sudditi: la corvée. Il castellano può disprezzare come crede e sfruttare - impunito - i servi che pur sempre gli procacciano il benessere, perché resta sempre e solo lui l'unico padrone del tutto.
Consistente per il subalterno nel dovere servigi ed assistenza al superiore; e, per quest’ultimo, nel garantire protezione e sostentamento al suo subalterno.
La Magna Charta Libertatum è stata interpretata a posteriori come il primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, sebbene essa vada inscritta nel quadro di una giurisprudenza feudale in cui, durante il XII e XIII secolo, la concessione di privilegi (libertates) da parte di sovrani a comunità o sudditi, offre altri esempi di natura analoga (Federico Barbarossa alla Lega Lombarda nel 1183, il re Andrea II d'Ungheria ai suoi vassalli nel 1222). Tra i suoi articoli ricordiamo:
§ il divieto per il sovrano di imporre nuove tasse ai suoi vassalli diretti senza il previo consenso del "commune consilium regni" (consiglio comune del regno, formato da arcivescovi, abati, conti e i maggiori tra i baroni, da convocarsi con un preavviso di almeno quaranta giorni e deliberante a maggioranza dei presenti (articoli 12 e 14)
§ la garanzia, valida per tutti gli uomini di condizione libera, di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo, da parte di una corte di pari, se la la norma era incerta o il tribunale non competente, o secondo la "legge del regno" (articolo 39, in cui si ribadisce il principio del "habeas corpus integrum")
§ la proporzionalità della pena rispetto al reato (articolo 20)
§ l'istituzione di una commissione di venticinque baroni, che, nel caso in cui il re avesse infranto i suoi solenni impegni, doveva fargli guerra, chiedendo la partecipazione di tutti i sudditi (articolo 61, in cui si manifesta il futuro principio della legittima resistenza all'oppressione di un governo ingiusto)
§ l'integrità e libertà della Chiesa inglese (articolo 1), precedentemente messa in discussione sia dalla disputa tra Enrico II, padre di Giovanni, e l'arcivescovo di Canterbury Thomas Becketsulla giurisdizione regia nelle cause criminali contro gli ecclesiastici, sia dall'iniziale mancato riconoscimento (compiuto solo dopo la scomunica da parte del papa teocratico Innocenzo III) dell'arcivescovo Stephen Langton (tra i maggiori ispiratori della Charta) da parte del re Giovanni
La Magna Charta regolamentava inoltre l'importante legge consuetudinaria detta "della foresta", abolendo i demani regi (in latino foreste) creati sotto il regno di Giovanni e le relative multe comminate ai trasgressori (articoli 47 e 48).
In materia economica, la Charta faceva salve le "antiquas libertates" della città di Londra, dei borghi, delle ville e dei porti (articolo 13) e concedeva a tutti i mercanti, esclusi quelli provenienti da paesi in guerra con il re, il diritto gratuito di ingresso e di uscita dal paese (articolo 41); infine per agevolare il commercio, imponeva che in tutto il regno fossero adottate identiche misure per vino, birra e grano ed inoltre che le stoffe fossero confezionate in misure standardizzate (articolo 35).
Benché la Magna Charta nel corso dei secoli sia stata ripetutamente modificata da leggi ordinarie emanate dal parlamento, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale della monarchia britannica.
Il Capitano del Popolo fu una figura politica dell'amministrazione locale in uso in Italia nel medioevo, istituita essenzialmente per bilanciare il potere e l'autorità delle famiglie nobili. Il "Popolo" era il nascente ceto medio dei populares, escluso inizialmente dall'attività politica che era ad esclusivo appannaggio dei potentes, gli aristocratici di stampo feudale. Con l'apogeo delle città si era venuto a creare ceti di "gente nova" (per citare la stessa esperssione usata da Dante Alighieri), che erano composti dai signori del contado inurbati in città, arricchiti dalla richiesta di derrate alimentari causata dalla crescita demografica, dai banchieri, dai mercanti, dai professionisti di arti liberali (giuristi e medici), dagli artigiani e, nelle città di mare, dagli armatori che si erano arricchiti con i commerci con gli stati crociati. A partire dall'inizio del XIII secolo i populares riuscirono a entrare gradualmente nella vita politica di molte città italiane, tramite l'istituzione di assemblee del "Popolo" che eleggevano un Capitano del Popolo che andava ad affiancare il podestà, espressione della classe aristocratica. Il Capitano del Popolo, esercitava il suo controllo sul Podestà mentre rimanevano autonomi due consigli a cui partecipavano i rappresentanti delle Arti e dei Mestieri e i Gonfalonieri, capi di compagnie militari legate alle varie parrocchie. In pratica la figura del Capitano del Popolo doveva bilanciare politicamente la forza delle famiglie nobili rappresentanto il ceto borghese dell'epoca. A Bologna si ebbe un Comune del Popolo e un Capitano del Popolo già a partire dal 1228. Nell'esperienza di Firenze, nel 1250, per liberarsi dal dominio di Federico II i fiorentini cercarono di darsi un proprio ordinamento politico istituendo un governo del Popolo Vecchio (o Primo Popolo) di cui il Capitano del Popolo era una delle massime magistrature assieme al consiglio degli Anziani e partecipava quindi alla vita politica della città. Nella Compagna Comunis da cui doveva nascere la Repubblica di Genova, il ruolo del Capitano del Popolo - che avrebbe prodotto figure di rilievo storico come quella di Guglielmo Embriaco - ebbe ugualmente fondamentale importanza.
Alle strutture organizzative del comune, divenute inadeguate a conciliare i diversi e contrastanti interessi cittadini e a frenare le continue lotte di parte, si sovrappone l'autorità personale di un uomo eminente (capo della parte vincente o soldato di valore o prestigioso per tradizioni familiari), a cui viene affidata la signoria della città per un certo periodo di tempo, e spesso a vita. Egli tiene a dare alla sua posizione una veste di legittimità, nell'ambito delle istituzioni comunali, che gli assicuri formalmente il consenso popolare, e si fa conferire la carica di podestà, anziano, capitano del popolo e simili; tradizionalmente per un breve periodo, che poi si allunga a più anni o a vita, alterando così radicalmente il significato della carica. Oltre alla legittimazione popolare, il podestà ottiene spesso quella imperiale o, nei domini della Chiesa, quella pontificia, assumendo il titolo di vicario e talvolta, a partire dalla fine del sec. XIV, un titolo ereditario (duca, marchese, conte). Così la signoria si inserisce nell'ordinamento feudale e diventa principato. Il fatto che la signoria di un solo signore fosse riconosciuta in diverse città portò alla formazione di Stati territoriali più o meno ampi, superando il particolarismo comunale. Così furono gli Stati degli Scaligeri di Verona, dei Visconti di Milano, degli Estensi di Ferrara, dei Gonzaga di Mantova e dei Medici di Firenze. I problemi giuridici, politici ed etici furono ampiamente discussi da pubblicisti e letterati, ma sopra tutti dal Machiavelli, che a essi dedicò la sua opera più famosa, Il Principe.
Da absolutus = sciolto, a rappresentare che il sovrano debba considerarsi libero persino dalle leggi che egli stesso promanate, come affermava candidamente Carlo V.
Gli Stati Generali e le Cortes nella Francia e nella Spagna moderna hanno sempre limitato e condizionato il potere dei rispettivi sovrani.
Ovvero, il documento messo a punto dal parlamento britannico nel 1689, e considerato uno dei cardini della costituzione del Regno Unito. Il nome "Bill of Rights" indica letteralmente un progetto di legge ("bill") sui diritti ("rights"), ma l'espressione è entrata nell'uso col significato di dichiarazionesui diritti (e in inglese è in effetti comune anche la denominazione alternativa Declaration of Rights). Il titolo originale del documento era An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown ("un atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi e definisce la successione della corona").
Dichiarato illegale in tutte le sue forme da una ordinanza di Giuseppe II, nel 1781.
Infatti, Marx e Lenin tendevano, con le loro teorie, al superamento di quella camicia di forza detta Stato; sta di fatto, però, che tutti i loro successivi sostenitori, pur rifacendosi alle loro idee, hanno semplicemente procrastinato questo superamento, favorendone persino il rafforzamento [dello stato]; e ciò fino al crollo del sistema comunista.

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